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  Normativa Agenti
  
 
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      Principio di competenza delle provvigioni
      QUADRO NORMATIVO 
      D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65: introduce rilevanti 
      modifiche alle disposizioni del codice civile relative al contratto di 
      agenzia. Prevede, tra l’altro, nel nuovo art. 1742 del codice civile, la 
      prova scritta del contratto di agenzia. Inoltre al nuova formulazione 
      dell’articolo in oggetto specifica il principio di competenza delle 
      provvigioni e la relativa imputazione da parte della ditta mandante e 
      dell’agente. Principio Contabile n. 11, Consiglio Nazionale Dottori 
      Commercialisti: specifica che i ricavi per prestazioni di servizi, e 
      quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in cui i 
      servizi sono resi e fatturabili. Invece i ricavi per le cessioni di beni 
      mobili devono essere imputati al momento del passaggio della proprietà che 
      avviene, solitamente, con la consegna o la spedizione. Art. 1748 codice 
      civile: detta i diritti dell’agente. L’agente ha diritto alla provvigione 
      per tutti gli affari conclusi durante il contratto per effetto del suo 
      intervento. Il diritto a percepire la provvigione scatta successivamente 
      all’esecuzione dell’affare, salvo che sia diversamente pattuito. Art. 
      75, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917: detta le norme generali sui 
      componenti del reddito d’impresa. In particolare viene disposto il 
      principio di competenza, di certezza, determinabilità ed inerenza in 
      riferimento sia a ricavi e proventi che a costi e 
      spese.
  PREMESSA: la nuova formulazione 
      dell’articolo 1742 del codice civile ha notevole rilievo per quanto 
      riguarda l’individuazione del periodo di competenza delle provvigioni e la 
      relativa imputazione da parte della ditta mandante e dell’agente. 
      Nell’articolo in oggetto verrà trattato il diritto dell’agente alla 
      provvigione e il principio di competenza delle provvigioni 
      stesse.
  CONTRATTO DI AGENZIA: in base alle 
      modifiche introdotte dal D.Lgs. 15.02.1999, n. 65 all’art. 1742 del codice 
      civile è stata resa obbligatoria la forma scritta del contratto d’agenzia. 
      Infatti, il nuovo art. 1742 del codice civile prevede che “ciascuna parte 
      ha diritto di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto 
      che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale 
      diritto è irrinunciabile”. Da ciò deriva che ogni modifica può essere 
      apportata alla pattuizione solo per iscritto e con l’assenso delle 
      parti.
  REGISTRAZIONE: è cura e onere del 
      preponente registrare il contratto stesso presso l’Ufficio del Registro. 
      Nel caso in cui sia previsto nel contratto il deposito dello stesso, il 
      preponente deve annotarlo all’Ufficio IVA prima che le merci siano 
      consegnate all’agente depositario (R.M. 30.03.1974, n. 548161). 
  ELEMENTI 
      ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA: - la durata; - la zona 
      contrattuale determinata; - la retribuzione 
      (provvigione).
  DURATA DEL CONTRATTO: il contratto 
      di agenzia può essere pattuito a tempo determinato o indeterminato. Si 
      rileva che l’art. 1750 del codice civile, modificato dal D.Lgs. 
      10.09.1991, n. 303, stabilisce che il contratto a termine che continui ad 
      essere proseguito dalle parti dopo la scadenza si trasforma 
      automaticamente in contratto a tempo indeterminato. Nel contratto a tempo 
      indeterminato è consuetudine inserire un periodo di prova la cui durata 
      non viene fissata da alcuna disposizione normativa. Nella prassi la durata 
      varia da tre a sei mesi.
  PROVVIGIONE - RETRIBUZIONE 
      DELL’AGENTE: in base all’art. 1748 del codice civile, per tutti 
      gli affari conclusi durante il contratto l’agente ha diritto alla 
      provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo 
      intervento. La provvigione è pattuita, di solito, in forma percentuale: 
      viene stabilito contrattualmente il valore proporzionale 
      all’affare.
  DIRITTO DELL’AGENTE ALLA PROVVIGIONE: 
      il diritto a percepire la provvigione, salvo diversa pattuizione, spetta 
      all’agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o 
      avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con 
      il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente 
      dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito (leggi: pagamento) 
      o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse 
      eseguito la prestazione a suo carico. Pertanto, il diritto alla 
      provvigione sorge solo dopo che il cliente ha 
      pagato.
  LIMITI AL DIRITTO ALLA PROVVIGIONE: nella 
      tabella di cui sotto vengono individuati i casi in cui spetta o meno la 
      provvigione all’agente.
  
      
       
        
        
          | SITUAZIONI 
            POSSIBILI  | 
          DIRITTO 
            PROVVIGIONE  |  
        
          | - Ordine non accettato dal 
            preponente     
             | 
          NO |  
        
          | - 
            Ordine accettato non andato a buon fine:  
                  | 
           |  
        
          | 1. indipendentemente dalla 
            volontà delle parti;  
                | 
          NO |  
        
          | 2. 
            per causa imputabile al preponente; 
                 | 
          SI |  
        
          | 3. per causa imputabile al 
            cliente;     
             | 
          NO |  
        
          | 4. 
            per accordo fra preponente e cliente (1);   
                 | 
          Rid.dal 25% al 50%   
             |  
        
          | 5. per causa imputabile 
            all’agente.    
             | 
          NO |  
        
          | - 
            Ordine proposto prima della conclusione del contratto ma concluso 
            successivamente:  
                    
             | 
           |  
        
          | 1. se va a buon 
            fine     
 | 
          SI |  
        
          | 2. 
            se non va a buon fine     
              | 
          come 
            ai punti 1,2,3,4,5   
             |  
        
          | - Vendite effettuate 
            direttamente dal preponente (affari indiretti)   
                 | 
          SI 
      (2) |   
      (1) In base all’art. 1748, co. 5 del codice civile spetta 
      all’agente una provvigione ridotta determinata dagli usi o dal giudice 
      secondo equità. Gli accordi AEC (Accordi Economici Collettivi) 
      stabiliscono una provvigione ridotta dal 25% al 50%. (2) Se l’ordine 
      proposto viene eseguito solo parzialmente per cause non imputabili al 
      preponente spetta la provvigione solamente sulla parte 
      evasa.
  PRINCIPIO DI COMPETENZA: in base al 
      principio contabile n. 11, del Consiglio Nazionale dei Dottori 
      Commercialisti e dei Ragionieri i ricavi per prestazioni di servizi, e 
      quindi anche le provvigioni, sono di competenza dell’esercizio in cui i 
      servizi sono resi e fatturabili. I ricavi per le cessioni di beni mobili 
      devono essere imputati al momento del passaggio della proprietà che 
      avviene solitamente, secondo le modalità contrattuali, alla consegna o 
      alla spedizione. Secondo tale principio i costi, certi o presunti, devono 
      essere correlati con i ricavi d’esercizio.
  IMPRESA 
      PREPONENTE - IMPUTAZIONE DEI RICAVI: in base all’art. 75, co. 1, 
      D.P.R. 22.12.1986, n. 917 i ricavi e i proventi, i costi e le spese, se 
      non diversamente stabilito, devono essere considerati secondo il principio 
      di competenza se la loro esistenza è certa e se sono determinabili nel 
      loro ammontare. Il momento di imputazione dei ricavi e dei costi: - per 
      le cessioni di beni mobili è la data di consegna o spedizione salvo che 
      sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto 
      traslativo; - per le prestazioni di servizi è la data in cui le 
      prestazioni stesse sono ultimate. In riferimento al principio di 
      correlazione tra ricavi e costi l’orientamento ministeriale è quello di 
      consentire la deducibilità dei costi, anche se da sostenersi in successivi 
      periodi d’imposta, negli esercizi in cui si producono i ricavi (R.M. 
      02.06.1998, n. 52/E). Per il principio di cui sopra i ricavi derivanti da 
      cessioni di beni mobili da parte di una ditta mandante e la spesa per la 
      relativa provvigione concorrono a formare il reddito imponibile 
      nell’esercizio della consegna o spedizione dei beni al cliente, 
      indipendentemente dal momento in cui si verifica l’aspetto finanziario 
      dell’operazione (R.M. 08.09.1979, n. 9/563, R.M. 02.06.1998, n. 
      52/E).
  AGENTE - IMPUTAZIONE DELLE PROVVIGIONI: 
      come specificato sopra il nuovo articolo 1748 del codice civile stabilisce 
      che, salvo diversa pattuizione, il diritto alla provvigione da parte 
      dell’agente spetta dal momento in cui la ditta mandante ha eseguito o 
      avrebbe dovuto eseguire la prestazione nei confronti del terzo cliente. 
      Nella pratica si possono verificare i seguenti casi: -Regola Generale: 
      prevede che per l’agente le provvigioni rilevano dal momento della 
      consegna dei beni al cliente; -Diversa Pattuizione Contrattuale: nel 
      caso in cui il contratto preveda un termine diverso di regolazione, 
      solitamente corrispondente al momento di pagamento da parte del cliente, è 
      a quest’ultimo termine che si deve fare riferimento per stabilire il 
      principio di competenza. Anche se le parti fissano un termine 
      successivo a quello della consegna dei beni, la provvigione spetta 
      all’agente inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha 
      eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente 
      avesse eseguito la prestazione a suo carico. N.B.: in base al nuovo 
      art. 1748 del codice civile per stabilire il periodo di competenza delle 
      provvigioni degli agenti occorre conoscere esattamente le diverse 
      pattuizioni contrattuali. Nella realtà, se il contratto prevede come 
      termine di maturazione della provvigione il pagamento da parte del cliente 
      verso la ditta mandante, l’agente deve contabilizzare la provvigione solo 
      al verificarsi della condizione contrattuale. In tale caso può esistere un 
      disallineamento tra l’imputazione del costo da parte della ditta mandante 
      e al rilevazione del ricavo da parte dell’agente, situazione questa 
      ritenuta possibile anche dalla Comm. Trib. Centrale 02.02.1995, n. 395 e 
      dalla Comm. Trib. Centrale 03.02.1994, n. 436 (diversamente la R.M. 
      26.05.1980, n. 9/934 che dispone che l’agente deve imputare la provvigione 
      al momento della consegna dei beni senza tenere conto delle diverse 
      pattuizioni contrattuali). N.B.: date le modifiche all’art. 1748 del 
      codice civile è opportuno un chiarimento ministeriale per conoscere 
      l’effettivo verificarsi del momento d’imputazione delle provvigioni. 
        
        
      << Normativa 
      agenti 
      fonte quivenditori 
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